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ELENCOlun - 20 lug 2026
Previdenza complementare: cosa cambia per lo Studio odontoiatrico datore di lavoro
Dal 1° luglio 2026 sono operative le nuove regole sulla destinazione del TFR introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 204), che ha riscritto l’art. 8 del D.lgs. 252/2005. Le istruzioni applicative sono arrivate con la delibera COVIP del 19 giugno 2026 e con le FAQ del Ministero del Lavoro pubblicate sul portale della previdenza complementare.
La disciplina si applica alla generalità dei datori di lavoro privati – restano esclusi i soli rapporti di lavoro domestico – e riguarda quindi anche lo studio odontoiatrico che assume personale dipendente: ASO, igienisti dentali, segreteria.
Fino al 30 giugno il lavoratore aveva sei mesi per decidere se destinare il proprio TFR a un fondo pensione o lasciarlo in azienda; in mancanza di scelta operava il silenzio-assenso e il TFR permaneva in azienda. Ora il meccanismo è diverso e più incisivo: il neoassunto è considerato aderente alla forma pensionistica complementare fin dalla data di assunzione (adesione
automatica), senza bisogno di alcuna manifestazione di volontà.
Ha 60 giorni – non più sei mesi – per:
a. rinunciare per iscritto e mantenere il TFR in studio secondo il regimedell’art. 2120 c.c.;
b. oppure per indicare un fondo diverso. La rinuncia opera in via retroattiva,come se l’iscrizione non fosse mai avvenuta.
Va però sottolineato il rovescio della medaglia: decorsi i 60 giorni senza rinuncia il conferimento si consolida e non è più revocabile; il TFR non torna in studio.
Un aspetto da non sottovalutare è che l’adesione automatica non trascina con sé soltanto il TFR maturando, ma anche la contribuzione a carico del datore e del lavoratore nella misura prevista dalla fonte collettiva. Per lo studio che applica il CCNL Studi Professionali – che comprende espressamente l’area professionale medico-sanitaria e odontoiatrica – il fondo di riferimento è Fon.Te., con una quota dell’1,55% a carico del datore di lavoro e una quota minima dello 0,55% a carico del dipendente, calcolate sulla retribuzione utile al computo del TFR. Se non si applica alcun contratto collettivo che individui un fondo, opera la forma pensionistica residuale (oggi il fondo COMETA).
Sul perimetro soggettivo occorre essere precisi, perché è qui che si annidano gli errori:
chi era già in forza al 30 giugno 2026 e prosegue il medesimo rapporto non è toccato in alcun modo, e per questi dipendenti non c’è alcun nuovo adempimento. Le nuove regole valgono per le assunzioni dal 1° luglio in avanti, ma con una distinzione importante fra chi è alla prima occupazione e chi arriva da un rapporto precedente;
il neoassunto alla prima occupazione rientra nell’adesione automatica appena descritta, con la possibilità di rinunciare nei 60 giorni;
per chi invece è riassunto e proviene da un altro impiego vi sono alcune possibilità:
a. se è già iscritto a una forma pensionistica con conferimento del TFR ha sì 60 giorni, ma soltanto per indicare al nuovo datore a quale fondo destinare il TFR maturando: non può più scegliere di lasciarlo in studio.
b. Se aveva deciso di lasciare il TFR in studio può continuare a farlo ma deve indicarlo esplicitamente. In assenza di indicazione, il TFR confluisce nel fondo previsto dal contratto collettivo applicato. Resta ferma per il dipendente la possibilità di aderire ad un fondo pensione in qualsiasi momento compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo. È il passaggio che più facilmente sfugge in sede di assunzione, e su cui conviene interrogare fin dal colloquio la ASO o l’igienista che ha già lavorato altrove. Per il titolare dello studio la novità si traduce anzitutto in un obbligo informativo. All’atto dell’assunzione occorre consegnare al lavoratore un’informativa scritta sugli accordi collettivi applicabili, sul funzionamento dell’adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle alternative disponibili e sui relativi termini; occorre inoltre acquisire dal lavoratore la dichiarazione sull’esistenza o meno di una precedente posizione previdenziale con conferimento del TFR, e raccogliere per iscritto l’eventuale scelta. In attesa del decreto interministeriale che aggiornerà il modello TFR2, il Ministero ha reso disponibile un modello provvisorio (TFR3); nel frattempo la scelta può essere resa in forma scritta libera. Di tutto questo va conservata traccia, rilasciandone copia aldipendente: è la prima difesa contro contestazioni future.
Restano poi tre dettagli operativi che vale la pena tenere a mente:
i versamenti al fondo partono dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, ma recuperano quanto maturato fin dalla data di assunzione;
il meccanismo non si applica ai rapporti a termine di durata inferiore a 60 giorni;
la contribuzione a carico del lavoratore prevista dalla fonte collettiva non è dovuta quando la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale.
In concreto, la cosa più utile che uno studio possa fare oggi è verificare con il proprio consulente del lavoro il fondo di destinazione e allestire, una volta per tutte, il pacchetto documentale da consegnare a ogni nuova assunzione. Un adempimento che si prepara una volta e si ripete, ma che se trascurato lascia lo studio scoperto proprio sul terreno dove il contenzioso è più facile.
