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ELENCOlun - 20 apr 2026
Pagamenti elettronici: niente più conservazione delle ricevute, basta l'estratto conto
Una norma che semplifica burocraticamente la gestione degli incassi e dei pagamenti e va nella direzione di una gestione amministrativa dello studio sempre più elettronica
Con l’ok definitivo del Senato avvenuto la scorsa settimana del Decreto PNRR (decreto‑legge n. 19/2026), entra in vigore una semplificazione burocratica per professionisti e imprese. Il provvedimento interviene, tra gli altri, sulla conservazione delle ricevute dei pagamenti effettuati tramite POS.
La novità sta che non è più obbligatorio conservare le ricevute cartacee rilasciate dal terminale POS. Farà fede l’estratto conto bancario – anche in formato digitale – che diventa il documento con cui si potrà dimostrare l’avvenuto pagamento (o incasso) elettronico, purché contenga i dati essenziali della singola operazione. Gli istituti bancari dovranno adattare i propri documenti se non ancora in linea.
Dal punto di vista giuridico e fiscale, il legislatore riconosce pieno valore probatorio alle comunicazioni bancarie trasmesse ai sensi dell’articolo 119 del Testo Unico Bancario, equiparandole alle ricevute POS.
In sostanza, ciò che la banca certifica attraverso l’estratto conto periodico è considerato sufficiente a dimostrare che un pagamento con carta di credito, debito, prepagata o altro strumento digitale è effettivamente avvenuto o incassato. Si tratta di un passaggio coerente con l’impianto complessivo del PNRR, è stato fatto notare da più parti: riduzione degli oneri burocratici, valorizzazione dei dati già disponibili nei sistemi digitali e superamento delle duplicazioni documentali.
Cosa resta obbligatorio
L’eliminazione dell’obbligo di conservare la ricevuta POS non significa che vengano meno gli obblighi di conservazione documentale. Il decreto chiarisce che l’obbligo decennale resta, ma si trasferisce dal documento cartaceo al documento bancario. Gli estratti conto, anche in formato digitale, dovranno quindi essere conservati per dieci anni secondo le regole dell’articolo 2220 del Codice civile, garantendo integrità, leggibilità e reperibilità nel tempo. Ma è tutto un altro conservare, basta raccolta dei fogliettini per ogni pagamento effettuato da portare come rimborso spese o da allegare alla fattura del paziente per avvenuto pagamento.
Con la nuova disciplina, lo studio odontoiatrico non è più tenuto a conservare il talloncino POS relativo al pagamento elettronico di una fattura. In caso di controllo, sarà sufficiente esibire la fattura e l’estratto conto bancario dello studio che riporta l’incasso, con data, importo e identificazione del soggetto pagante o del circuito di pagamento.
Resta inoltre invariato l’obbligo di conservare fatture, documenti commerciali e ricevute fiscali, che non sono coinvolti dalla riforma. Il decreto interviene esclusivamente sulle ricevute emesse dai terminali POS.
Implicazioni pratiche per la gestione dello studio
Dal punto di vista operativo, la novità spinge sempre più gli studi dentistici verso una gestione integralmente digitale della documentazione, molti software gestionali specifici per lo studio dentistico agevolano questo. L’estratto conto, diventano un vero e proprio documento contabile di supporto, potrà essere facilmente archiviato in modo ordinato e conforme.
Per gli studi che già utilizzano sistemi di conservazione digitale a norma, l’impatto sarà minimo; per altri, potrebbe essere l’occasione per riorganizzare i flussi documentali, riducendo drasticamente la carta.
